Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 16 febbraio 2023 n.11 che sancisce lo stop ai vari Bonus con la cessione del credito e sconto in fattura. Il testo è già in Gazzetta Ufficiale e dal 17 febbraio 2023 blocca l’utilizzo delle opzioni previste accanto alla detrazione, ma vale solo per gli interventi non è già stata presentata la CILA.
La stretta del governo vale solo per i nuovi interventi edilizi per cui non sarà più possibile chiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura, ma rimane la strada della detrazione d’imposta.
Ecco quali interventi NON potranno più beneficiare dello sconto in fattura/cessione del credito:
- spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
Ecco le condizioni per le quali si potrà continuare ad accedere allo sconto in fattura/cessione del credito:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima del 17 febbraio 2023;
- per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima del 17 febbraio 2023;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo prima del 17 febbraio 2023;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario prima del 17 febbraio 2023;
- non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, ma risultano già iniziati i lavori prima del 17 febbraio 2023;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari prima del 17 febbraio 2023.
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